Questo libro di storia potrebbe contenere numerosi refusi e parti di testo mancanti. Solitamente gli acquirenti hanno la possibilita di scaricare gratuitamente una copia scansionata del libro originale (senza refusi) direttamente dall'editore. Il libro e Non illustrato. 1888 edition. Estratto: .prezzo comune della cosa ritrovata; se tal somma o prezzo eccedesse le duemila lire, il premio per il sovrappiu e solamente del vigesimo, salva la convenzione contraria fra il proprietario ed il ritrovatore (C. 718). Il proprietario, quando si fosse presentato utilmente a reclamare la cosa, ed il ritrovatore, quando, per non essersi quello presentato, gli fosse attribuita la proprieta della cosa, sono obbligati, nel ripigliarla, a pagare tutte le spese occorse per essa (C.
717 al.). A. I diritti sopra le cose gettate in mare, o sopra quelle che il mare rigetta, o sopra le piante e le cose che crescono lungo le rive del mare, sono regolati da leggi particolari (C. 719). 137.--Specificazione. Windscheid, 187; Vangerow, 310; Brinz, 149; Dbrnburg, Pand.
, I, 204; Arndts-serafini, i. cit.; Forster, 176; Siebenhaar, 192; Aubry et Rau, cit.; Laurent, 1. cit. V. fonti leg. cit.
nel 130: Adde C. c. port., a. 2315, 2316; C. c. della Rep. Arg.
, art. 2567-2570. Specificazione e trasformazione di una cosa, ossia nuova forma (nuova specie), che le vien data per opera dell' artefice o d' altra persona che non ne sia proprietaria. Se dell'artefice, o d'altra persona, quando la trasformazione avvenga volente il proprietario, non e piu questione sulla proprieta, che rimane a lui (a meno che i patti speciali non statuiscano il contrario); se invece la trasformazione avvenga non assenziente il proprietario della materia adoperata, si distingue il caso che l'artefice od altra persona abbia adoperato interamente materia altrui, dal caso in cui fosse adoperata materia in parte propria, ia parte.